L’attività di casalinga è un lavoro?
Cosa accade se un evento lesivo colpisce una casalinga
Cosa accade se un evento lesivo colpisce una casalinga? Poniamo il caso che a seguito di un incidente stradale una casalinga subisca una grave mutilazione; potrà esserle riconosciuto un danno anche per l’attività di casalinga che non potrà più svolgere, o che potrà svolgere con difficoltà o per meno tempo (fermo restando il risarcimento del danno alla salute)?
Occorre dire che nel corso degli anni, in assenza di una espressa previsione di legge, la giurisprudenza dei tribunali e della Cassazione si è dimostrata molto sensibile verso questa problematica ed oggi l’orientamento prevalente ritiene che l’attività di casalinga sia una attività suscettibile di valutazione economica, pertanto la sua compromissione genera un danno patrimoniale che dovrà essere risarcito.
La Cassazione ha ribadito più volte che si tratta di una attività che non si esaurisce nelle faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare e il suo fondamento va rinvenuto nell’art. 4 della Costituzione ovvero nella libertà di scegliere qualsiasi forma di lavoro.
Non occorre dimostrare che si dovrà assumere una colf, basta solo provare che al momento del sinistro la persona danneggiata svolgeva detta attività e che a seguito delle lesioni ciò non è più possibile ovvero è possibile solo parzialmente. Non solo. Il danno potrà essere riconosciuto anche qualora la persona danneggiata si avvalga di una colf, qualora si dimostri che vi era comunque un’attività di coordinamento e sorveglianza del personale domestico.
Il danno in questione può inoltre sussistere anche nei confronti dei “single”, oggi sempre più numerosi. Pertanto, il single che subendo delle lesioni non possa dedicarsi temporaneamente o totalmente all’attività casalinga, avrà diritto ad un congruo risarcimento del danno. Ma la Cassazione si è spinta più in là, affermando che anche un uomo casalingo può subire lo stesso danno e che non è necessario che vi sia una famiglia fondata sul matrimonio, bastando una convivenza stabile.
Ma come si risarcisce questo danno, visto che, per definizione, la casalinga non percepisce un reddito? Occorre fare riferimento al triplo della pensione sociale (€ 12.135,96), ad un coefficiente in ragione della restante vita della persona e alla percentuale di invalidità. Facciamo un esempio concreto. Una casalinga di 40 anni subisce una lesione biologica che provoca una invalidità del 50%. In tal caso il risarcimento sarà il seguente:
triplo della pensione sociale x coefficiente dell’età / percentuale di invalidità e quindi
€ 12.135,96 x 16,318 / 50% = € 99.017,30.
da Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it
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