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Pagamento in ritardo del premio assicurativo: una recente sentenza del Giudice di Pace di Senigallia

a cura dell'Avv. Mirco Minardi

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Avvocato L’interessante caso è stato deciso da una recente sentenza del Giudice di Pace di Senigallia. Questo il fatto in sintesi.
A seguito di incidente stradale, il danneggiato cita in giudizio il responsabile del sinistro e la sua compagnia di assicurazione al fine di ottenere il risarcimento del danno, ma quest’ultima eccepisce che il premio assicurativo era stato pagato solo il giorno dell’incidente, coincidente con il sedicesimo giorno dalla scadenza del premio. Pertanto, l’assicuratore chiedeva il rigetto della domanda, oppure il rimborso dal proprio assicurato delle somme eventualmente pagate al danneggiato. Difatti, ai sensi dell’art. 1901 del codice civile, se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Il giudice di pace, esaminata la questione ed assunte le prove necessarie, ha rigettato entrambe le domande sollevate dalla compagnia di assicurazione, osservando che nella responsabilità civile automobilistica l’assicuratore è obbligato nei confronti del terzo danneggiato ogni qual volta il sinistro si sia verificato nel periodo di copertura indicato nel certificato assicurativo, a nulla rilevando che il premio sia stato pagato in data successiva alla decorrenza di tale periodo.
In relazione poi alla domanda di rimborso avanzata dalla compagnia, il Giudice di Pace ha osservato che dagli atti era risultato che l’agente assicurativo aveva curato personalmente la riscossione del premio direttamente presso il domicilio dell’assicurato. La dimenticanza da parte di quest’ultimo, pertanto, non era attribuibile allo stesso, bensì all’agente, il quale in quella circostanza non si era recato presso il proprio cliente al fine di riscuotere il premio. Tale comportamento ha indotto il giudice a ritenere incolpevole la dimenticanza dell’assicurato e dunque a rigettare la domanda di rimborso svolta dalla compagnia assicurativa.
Anche la Cassazione, peraltro, ha affermato ripetutamente che l’accettazione senza riserve da parte della compagnia assicurativa del pagamento tardivo del premio, specie se avvenuto dopo un sinistro, costituisce una rinuncia tacita ad eccepire la sospensione della copertura.
La sentenza si segnala anche per un’altra questione. Nella fattispecie, il costo per le riparazioni della vettura era superiore al valore del veicolo, pertanto, il giudice ha liquidato detto valore, aggiungendo il costo dell’impianto a metano, il bollo non goduto, le spese di reimmatricolazione del nuovo veicolo e quelle di rottamazione.
Avv. Mirco Minardi 
www.mircominardi.it

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Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Mercoledì 19 settembre, 2007 
alle ore 15:56
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