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Avvocato contro il Comune

"Multe ai motorini illegittime"

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Uno scooter in sosta nell’area pedonale non può bastare a far scattare la multa. A sostenerlo è l’avvocato Roberto Paradisi, che si "rivolta" contro la confusione a suo dire fatta dalle forze dell’ordine tra "parcheggio" di un motorino in area pedonale e "circolazione". "Bisogna prendere atto – sostiene Paradisi – che in questa città neanche le leggi dello Stato hanno vigenza. Sarebbe invece bene ricordare ad amministratori e vigili urbani – in questi giorni zelanti a "punire" automobilisti e scooteristi (il sottoscritto compreso) che non hanno violato norme del codice della strada – che vi è un limite a tutto. Superato quello, non ci si deve stupire se i cittadini cominciano ad alzare la voce e magari, ad entrare in consiglio comunale per far respirare alla città un’aria di pulizia civile". "E’ del tutto illegittima- spiega Paradisi – la contravvenzione contestata (decine e decine in questi giorni) ai ciclomotoristi per circolazione in area pedonale, laddove si è rinvenuto soltanto uno scooter in sosta.La circolazione è altra cosa. Se un pubblico ufficiale non ha visto il ciclomotore circolare (perché magari spinto a mano) non può elevare alcuna contravvenzione per circolazione vietata. Legittima dunque (anche se paradossale e vessativa) la multa per divieto di sosta; arbitraria ed illegittima invece la contravvenzione (di ben 68,25 euro) per circolazione vietata"."Il Comune – spiega Paradisi – percepisce per ogni contravvenzione di questo tipo quasi 70 euro indebitamente. Ogni cittadino ha non solo la facoltà ma l’obbligo morale e civico di presentare ricorso al giudice di pace (o al Prefetto). Si tenga presente che il giudice – a norma dell’articolo 23 della legge 689 del 1981 – deve accogliere l’opposizione del cittadino quando non vi sono prove della responsabilità (nel caso di specie, della circolazione in sella al ciclomotore). Si tratta di un principio elementare di ogni sistema giuridico. Stesso discorso vale per quella fantasiosa ed incredibile applicazione dell’articolo 157 del codice della strada, relativamente alla sosta "non conforme a quello prescritto dalla segnaletica". Nel codice c’è scritto: "Nelle zone di sosta all’uopo predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica". La norma prevede in modo chiarissimo che laddove vi siano degli stalli di sosta, le auto devono essere parcheggiate in modo conforme a detti stalli. Invece si multa chi parcheggia nelle zone in cui non sono disegnati stalli di sosta a pagamento, con il solo presupposto che magari a dieci metri di distanza vi sono dei parcheggi a pagamento".

Pubblicato Giovedì 8 luglio, 2004 
alle ore 10:22
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