Webcam in spiaggia: sì, ma con cautela
A cura dell'Avv. Mirco Minardi
Argomento di estrema attualità, anche alla luce dei recenti episodi vandalici verificatisi, è quello della liceità della videosorveglianza in spiaggia. La materia è regolata, oltre che da norme del codice civile e del codice penale, dalla famosa legge sulla privacy, oggi racchiusa nel "Codice in materia di protezione dei dati personali", in vigore dal 1° gennaio di quest’anno.Di recente, il Garante della Privacy è intervenuto con un provvedimento generale proprio per aggiornare ed integrare il c.d. "decalogo" sulla videosorveglianza, risalente al novembre del 2000, stabilendo principi e norme cui debbono attenersi i soggetti pubblici e privati che intendono effettuare videosorveglianza. Non è certamente questa la sede per esaminare in maniera approfondita il provvedimento del Garante; qui cercheremo semplicemente di estrapolare i principi e le regole per capire se e come sia possibile utilizzare le webcam in spiaggia.Occorre preliminarmente fare una distinzione a seconda che la webcam o la telecamera consenta o meno di identificare le persone riprese. Infatti, nel caso il mezzo non permetta tale identificazione, vengono a cadere i presupposti per l’applicabilità della stessa legge sulla privacy. In altre parole, se l’identità e la riservatezza delle persone non entrano in gioco, allora non saranno applicabili le stringenti norme previste dal Codice. Per ottenere questo occorrerà adottare accorgimenti tecnici (posizione, qualità delle immagini, ecc.) che non consentano in nessun modo di identificare gli ignari bagnanti.Diverso è invece il caso in cui attraverso la webcam sia possibile riconoscere le persone. In tal caso la ripresa è possibile solo se autorizzata da tutti i soggetti ripresi, il che è evidentemente inattuabile, oppure se la ripresa sia posta a tutela di un diritto personale o patrimoniale del titolare del trattamento, in parole povere di colui che utilizza le immagini. Già questo permette di ritenere sicuramente illegittime le riprese che abbiano uno scopo meramente promozionale, ad esempio per diffondere le immagini in Internet. Tuttavia l’esigenza di tutelare un diritto personale o patrimoniale non autorizza i titolari degli stabilimenti balneari ad installare tranquillamente le loro webcam; quello, infatti, è solo il presupposto, una condizione necessaria ma non sufficiente. Vediamo allora insieme quali altri accorgimenti dovranno essere adottati:- il titolare dovrà previamente valutare se lo scopo possa essere raggiunto anche con altri sistemi e in caso affermativo astenersi dall’effettuare le riprese;
– in ogni caso l’installazione dovrà essere lecita, necessaria e proporzionata allo scopo;
– dovrà essere fornita ai bagnanti idonea informazione circa la presenza della webcam o delle telecamere, mediante appositi cartelli informativi, di cui il Garante ha fornito un fac-simile;
– il titolare dovrà verificare se per il suo scopo sia necessaria anche la conservazione delle immagini, fermo restando che le riprese non potranno essere conservate oltre le ventiquattro ore;
– dovranno essere designate per iscritto le persone autorizzate ad utilizzare gli impianti e a prendere visione delle riprese;
– dovranno essere adottate le misure di sicurezza idonee a prevenire la distruzione, la perdita e comunque tutti i i tipi di trattamento illecito dei dati.
Questi sono solo alcuni degli adempimenti principali da porre in essere.Si tratta di accorgimenti stringenti, volti a contemperare il diritto alla sicurezza personale dei titolari, con il diritto dell’individuo, altrettanto formale, di circolare senza subire ingerenze incompatibili con la libera societa’ democratica.
dell’Avv. Mirco Minardi
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